Dopo quattro anni di giudizi, la Corte d’Appello di Napoli condanna la Caremar s.p.a. a reintegrare i lavoratori addetti alla biglietteria

Con sentenza n. 1916/2020 pubblicata il 09 /07 2020 , la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello di sette lavoratori difesi dallo studio Legale Associato Fontanarosa Billwiller Cervone, nei confronti della Caremar S.P.A.

La sentenza della Corte affronta l’annosa questione dell’applicabilità dell’art. 2112 (trasferimento d’azienda), anche nelle ipotesi d’internalizzazione di un servizio in precedenza concesso in autosourcing.

Il caso oggetto della pronuncia

Sette lavoratori, addetti alla biglietteria Caremar, nel febbraio 2016, venivano licenziati dalla Società che gestiva, per conto della Caremar il servizio di biglietteria, per la cessazione del contratto di appalto.

I lavoratori chiedevano, per il tramite dei legali, il passaggio alle dipendenze della Caremar ma quest’ultima dichiarava di voler gestire le biglietterie direttamente con proprio personale già impiegato.

Il tribunale di Napoli in primo grado rigettava le richieste dei lavoratori. La Corte d’Appello di Napoli, ribaltando integralmente la decisione del giudice di prime cure, reintegrava i sette lavoratori e riconosceva agli stessi le retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra oltre al versamento della contribuzione.

Il legale dei lavoratori, l’avv. Annarita Billwiller ha dichiarato che “La Corte d’Appello ha accolto la Nostra tesi, sulla configurabilità di ramo d’azienda anche nelle ipotesi di reinternalizzazione del servizio, cd “retrocessione”, e quindi sull’applicabilità, a caso di specie, dell’art. 2112 c.c..

Secondo la direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 Febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 Giugno 1988,98/50/CE,” è considerato trasferimento d’azienda quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica sia essenziale o accessoria”. La Corte di Giustizia, d’altro canto, ha in più occasioni, chiarito che ai fini del trasferimento, l’azienda va inteso come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata a perseguire un determinato obiettivo. Ebbene applicando i suesposti principi al caso di specie, alcun dubbio sussiste in ordine al fatto che il servizio di biglietteria configuri un ramo d’azienda, trattandosi di un complesso di beni organizzati, preesistenti al trasferimento e dotato di una propria autonomia funzionale”.

Il legale dell’azienda avv.Ravenna, ha dichiarato “La questione non è definita e provvederemo a proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione”.

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