Con la circolare n. 110 del 29 settembre 2020 l’Inps ha fornito le istruzioni per beneficiare degli sgravi contributivi previsti per gli operai del settore edile assunti con contratti Fulltime.
Difatti il decreto del 4 Agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva confermato la riduzione contributiva pari all’11,50% prevista dal DL 244/1195 per gli operai del settore edile.
Tale sgravio opera nei periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2020 per i settori come di seguito specificati:
- Settore Industria codici contributivi da 11301 a 11305;
- Settore Artigiano codici contributivi da 41301 a 41305
L’accesso al beneficio è subordinato:
- alla regolarità contributiva attestata tramite il Durc;
- il rispetto del CCNL nazionale ed eventuali accordi territoriali o aziendali;
- essere in linea con quanto previsto all’art. co 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338 in materia di retribuzione imponibile;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Lo sgravio contributivo riguarda solo gli operai occupati per 40 ore a settimana, mentre non spetta per i lavoratori a tempo parziale.
Inoltre, tale agevolazione non può essere “cumulata” con altri sgravi contributivi come ad esempio “IO LAVORO” oppure in aziende che hanno attivi contratti di solidarietà.
Per le modalità operative del flussi uniemens e per l’invio delle domande le aziende dovranno utilizzare il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale sul sito dell’Inps fino al 15 Gennaio 2021.