Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146

Il Decreto Legge 2021 n.146 comunemente denominato come “Decreto Fiscale 2022” entrato in vigore dal 22 ottobre 2021- ha introdotto “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Analizziamo le principali disposizioni in materia di lavoro.

avv.Marco Romano

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 8)

Intervenendo sull’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), il nuovo Decreto Legge prevede che:

-fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020);

-dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per le tutele disposte dall’art. 26 del D.L. n. 18/2021, i datori di lavoro del settore privato, con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (eccetto i datori di lavoro domestico), hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. In particolare, per ciascun anno solare, è riconosciuto il rimborso di euro 600,00 una tantum per ogni singolo lavoratore e solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking (art. 26, comma 7 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).

Congedi parentali Covid – art. 9

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, usufruendo di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età anagrafica del figlio.

Il congedo può essere fruito alternativamente in forma giornaliera od oraria ed al beneficiario è riconosciuta un’indennitàpari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.

Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possono essere convertiti – a richiesta del beneficiario – in congedo Covid-19 e, in tal caso, non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Integrazione salariale – art 11

I datori di lavoro – che rientrano nel campo di applicazione della FIS (Fondo di integrazione salariale) e che hanno esaurito le 28 settimane del decreto-legge n. 41 del 2021- che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura – già destinatari delle 17 settimane previste dal Sostegni bis per interruzione o riduzione dell’attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi:

– la domanda può essere presentata per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021;

– non è dovuto alcun contributo addizionale;

– per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento.

Si evidenzia che resta ammessa la possibilità di ricorrere ad accordi collettivi aziendali – stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a detto accordo.

Tempo determinato e somministrazione – art 11, comma 15

Il Decreto fiscale 2022 elimina la scadenza del 31 dicembre 2021 confermando la regola che permette proroghe e rinnovi oltre i 24 mesi: il lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, anche dopo il 2021 potrà essere impiegato in somministrazione per periodi superiori a due anni, anche se non continuativi, senza che ciò determini per l’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore somministrato.

Sicurezza suoi luoghi di lavoro-art.13

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il provvedimento modifica varie disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. Tra le novità più interessanti, figurano:

-l’abbassamento dal 20 al 10 per cento della soglia di lavoratori irregolari in presenza della quale è possibile adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;

– la necessità, in caso di sospensione, per poter riprendere l’attività produttiva, non soltanto del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche del pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione;

– l’estensione delle competenze di coordinamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro con un aumento dell’organico di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023

FONTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Inps

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