Il Tribunale di Foggia con la sentenza pubblicata in data 1 febbraio 2022 statuisce che, in caso difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese nell’istruttoria svolta dinanzi al Giudice, non può ritenersi raggiunta la prova della violazione contestata con il verbale.
Il caso affrontato
Il caso per cui è causa è stato una controversia avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’insussistenza della pretesa avanzata dall’Inps di differenze contributive derivanti da ore di lavoro supplementare e straordinario accertate in un verbale ispettivo.
L’impresa ha proposto opposizione giudiziale avverso la nota con cui l’INPS, sulla base di un verbale unico di accertamento della DTL, aveva richiesto il versamento di una maggiore contribuzione legata al lavoro supplementare svolto dalle lavoratrici.
La sentenza
Il Tribunale di Foggia ha concluso per l’accoglimento del ricorso statuendo il principio secondo il quale, se vi è radicale difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese in sede di prova testimoniale, sotto giuramento, dinnanzi al Giudice, il quadro probatorio sui fatti rilevanti ai fini del decidere deve ritenersi del tutto incerto, con applicazione del criterio residuale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.
In applicazione di tale criterio, essendo l’Inps onerato, quale attore in senso sostanziale, anche nel giudizio di accertamento negativo, di dimostrare gli elementi di fatto posti a fondamento della propria pretesa contributiva, il Giudice ha accolto la domanda ritenendo che la suddetta prova non fosse stata fornita a fronte delle univoche dichiarazioni rilasciate dai dipendenti nel corso della prova per testi.
Peraltro, come è noto, il Tribunale ha rilevato che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti.
Per la sentenza, invece, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento.
Secondo il Giudice, dunque, laddove dal raffronto tra le dichiarazioni assunte dinanzi agli organi ispettivi e quelle risultanti dall’istruttoria compiuta nel corso del giudizio emergano elementi tra loro contraddittori, non può ritenersi raggiunta la prova certa dei fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva.
Su tali presupposti, il Tribunale di Foggia accoglie l’opposizione proposta dalla società, dichiarando non dovuti i contributi richiesti dall’INPS.
A dirimere la controversia e ,quindi se a prevalere fosse le dichiarazioni assunte dinanzi agli organi ispettivi o quelle rese sotto giuramento dinnanzi al Giudice, la soluzione della controversia deve essere rinvenuta nella regola processuale dell’onere della prova.