FRINGE BENEFITS E WELFARE, SALE A 800 € LA SOGLIA PER BENI E SERVIZI ESENTASSE

L’art. 51 del TUIR (DPR n. 917/1989) costituisce la fonte principale della disciplina fiscale e, indirettamente, anche contributiva dei diversi benefit in cui si concretizza il welfare aziendale.

Di tale articolo fa da tempo parte il comma 3, che svolge una duplice funzione: da una parte, fornisce un criterio – quello del “valore normale” – per la determinazione in denaro del valore dei beni e servizi elencati dal comma 1 dello stesso art. 51; dall’altra, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se non superiore, nel periodo di imposta, ad euro 258,23, fermo restando tale valore concorre per intero a formare il reddito qualora risulti superiore al predetto limite e che, al fine di stabilire il superamento o meno dell’anzidetta soglia di esclusione, si tiene conto di quanto percepito nel corso del periodo di imposta derivante dall’insieme dei rapporti di lavoro di cui è eventualmente parte il lavoratore.

Gennaro Di Dato

Una disposizione, questa della seconda parte del comma 3, considerata di ordine generale e, in quanto, tale applicabile anche ai benefit indicati nel successivo comma 4 (autoveicoli concessi in uso promiscuo, prestiti, immobili concessi in locazione, uso o in comodato, servizi di trasporto ferroviario).

Ora, il d. l. 9 agosto 2022, n. 115, articolo 12 intitolato “Misure fiscali per il welfare aziendale”, eleva, limitatamente al periodo d’imposta 2022, la predetta soglia portandola al “limite complessivo di euro 600,00”.

La seconda novità introdotta dall’ art. 12 è legata alla previsione secondo cui, ai valori ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti come individuabili sulla base del comma 3 nella versione già vigente, si aggiungono anche “… le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale …” che ugualmente non concorrono a formare il reddito ove nel complesso (insieme alle altre erogazioni) non superino i 600 euro.

Agevolazioni, dunque, rafforzate, al cui finanziamento il decreto legge dedica 86,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.

Queste agevolazioni si aggiungono, non sostituendola, a quella prevista, ugualmente per l’anno 2022, come “Bonus carburante ai dipendenti”.

Bonus previsto dall’art. 2 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 ( già convertito in legge dalla l. n. 51/2022), secondo cui “l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.