La crisi d’impresa e la figura dell’OCRI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale è sempre più frequente, soprattutto in momenti storicamente difficili come quello in cui ci troviamo, la possibilità che l’imprenditore possa trovarsi in una situazione che lo renda incapace di far fronte al pagamento dei propri debiti.

Tale situazione, realizza il cosiddetto stato di insolvenza, ovvero l’incapacità del debitore di poter far fronte ai propri debiti.

Quando si verifica lo stato di insolvenza di un imprenditore commerciale sorge l’esigenza di garantire la parità di trattamento di tutti i suoi creditori, in relazione ovviamente alla natura del credito detenuto.

Storicamente al centro della crisi dell’impresa vi era l’istituto del fallimento quale procedimento tipico delle procedure concorsuali, ovvero, una procedura giudiziaria volta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato tra i creditori secondo criteri ispirati al principio della parità di trattamento.

Con le profonde crisi dei tempi moderni però è cambiata completamente la prospettiva ed è per questo che negli ultimi anni vi sono stati diversi interventi normativi volti a privilegiare gli strumenti per assicurare la continuità aziendale, facendo perdere dunque così al fallimento la sua storica centralità con il decreto legislativo 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nasce proprio da questa idea, ovvero, modificare l’intero complesso delle procedure concorsuali, ed affrontare in maniera diversa la gestione della crisi d’impresa, con l’obiettivo non più, come avveniva in passato, della distribuzione del danno dell’impresa tra tutti i creditori alla luce della par condicio creditorum, ma bensì quello del recupero dell’azienda nel tessuto economico attivo della società.

Quindi la crisi o l’insolvenza non configurano più il momento finale dell’attività d’impresa, come tradizionalmente veniva rappresentato, ma, solo episodi naturali che possono verificarsi durante il corso della vita dell’impresa.

Il codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (CCI), ci fornisce delle definizioni ben precise in merito ai concetti di crisi e di insolvenza, chiarendo che:

  • Per Crisi= lo stato di difficoltà (squilibrio) economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta nell’incapacità prospettica del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni con i flussi di cassa attesi;
  • Per Insolvenza= l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni che si può manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.

Tale distinzione è molto importante e servirà per la gestione concreta delle attività inerenti sia nella fase di segnalazione dell’allerta, sia nella fase di composizione assistita della crisi.

Come preannunciato, l’introduzione del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha riformato in maniera organica e sistematica l’intera disciplina, introducendo nuovi strumenti volti a privilegiare l’emersione dello stato di crisi o di insolvenza, nonché ad assistere l’imprenditore qualora si verificassero tali circostanze.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce, inoltre, una serie di strumenti atti a tutelare e proteggere l’impresa durante l’emersione della crisi e sino alla risoluzione delle problematiche legate all’insolvenza.

Tra queste si segnalano le misure protettive (ovvero misure quelle disposta per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi) e le misure cautelari (ovvero quelle misure a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore).

Una delle figure più importanti introdotte dal D. Lgs n. 14/2019 è quella dell’istituzione dei cosiddetti Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).

L’Organismo di Composizione della Crisi di Impresa è un ente amministrativo, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che ha la funzione di assistere il debitore nella procedura di allerta, effettuata dai soggetti indicati negli artt. 14 e 15 del D.Lgs n. 14/2019; gestire il procedimento di allerta, e ove il debitore ne faccia istanza, assistere lo stesso nella procedura di composizione assistita della crisi.

Competente a conoscere della procedura di allerta o dell’avvio della procedura di composizione assistita della crisi è l’OCRI istituito presso la CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa (art. 16 c.2 CCI).

Oltre ad assistere l’imprenditore in un momento difficile del ciclo vitale dell’impresa, il ricorso a tale organismo comporta una serie di vantaggi per l’impresa in difficoltà, tra i quali si segnala, quello relativo alla possibilità di ricorrere a misure definite “premiali”.

Ed infatti, tra i vari casi attraverso i quali e possibile ricorrere a tali misure, introdotte sempre nel D Lgs. 14/2019, vi è quello della presentazione da parte dell’imprenditore all’OCRI di istanza tempestiva ed eseguita in buona fede secondo le indicazioni emanate dall’Organismo.

Nella suddetta ipotesi è concessa la possibilità al debitore di avvalersi delle misure premiali di seguito elencate:

  • Riduzione degli interessi sui debiti tributari;
  • Riduzione delle sanzioni tributarie;
  • Riduzione delle sanzioni e interessi sui debiti tributari;
  • Proroga dei termini (per il deposito della proposta di concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti);
  • Limitazione dei casi di proposta di concordato concorrente;
  • Esclusione della punibilità per i reati previsti dall’art. 323 CCI (a condizione che si verifichino le circostanze previste dall’art. 25 c.2 CCI;
  • Riduzione di pena (a condizione che si verifichino le circostanze previste dall’art. 25 c.2 CCI).

Avv. D’Alia

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui