Con la sentenza n.26509 del 20.11.2020 la Cassazione statuisce l’efficacia erga omnes dei contratti integrativi aziendali eccezion fatta per quei lavoratori iscritti ad organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto che abbiano manifestato esplicitamente il dissenso agli accordi
Il caso affrontato
I lavoratori , nel caso di specie appartenenti al settore Metalmeccanico ,ricorrevano giudizialmente al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, calcolate secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria.
I lavoratori , in pratica, contestavano il pagamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione del contratto aziendale in deroga al CCNL di settore .
La Corte d’Appello rigettava la domanda dei ricorrenti sul presupposto che il compenso per gli straordinari era stato correttamente calcolato secondo l’apposita disciplina stabilita con il Contratto Integrativo Aziendale, applicabile alla totalità dei dipendenti.
La sentenza della Suprema Corte
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – incidenter tantum afferma il generale principio secondo cui i contratti collettivi aziendali hanno efficacia erga omnes, ad eccezione dei dipendenti iscritti alle OO.SS. stipulanti non firmatarie dell’accordo.
Per la Suprema Corte , infatti,”I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorche’ non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo”. E cio’, in quanto, come, in piu’ occasioni, sottolineato da questa Suprema Corte, la tutela di interessi collettivi della comunita’ di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilita’ della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare “la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioe’ nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorche’ non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti”
Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dai lavoratori, non risultando la loro adesione a nessuna delle OO.SS. non firmatarie dell’accordo.