Il Covid-19 alla prova del d.lgs.81/08

Il documento della valutazione dei rischi o, più brevemente, D.V.R è un obbligo previsto dalla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro per la stragrande maggioranza delle Aziende (poche sono quelle esentante).

Il testo unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 81/08 prevede che il datore di lavoro con l’ausilio di altre figure di supporto, RSPP RLS  e Medico competente, facciano una rilevazione dei rischi in Azienda al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che vi sono impegnati (dipendenti, soci, collaboratori).

Troppo spesso questo importante documento viene trascurato, per mancata conoscenza o, peggio, per  presunto  risparmio economico che poi risparmio non è.

Certamente la redazione del DVR ha un costo inziale ma davanti al primo infortunio o al primo controllo con sanzione ecco che improvvisamente il costo iniziale assume una valenza decisamente diversa.

In effetti, per quanto riguarda la formazione dei dipendenti\soci\collaboratori si vede fin troppo spesso una mancanza di attuazione agli obblighi normativi camuffata da mancata conoscenza.

Entrare qui nei dettagli dei contenuti di un DVR potrebbe risultare estremamente noioso, ciò che invece è importante, in questa sede, ricordare a tutti i datori di lavoro è che è un obbligo e da non considerare come un costo ma come un investimento.

Oggi più che mai.

Perché? Perché con l’arrivo e il perdurare del COVID-19 i controlli da parte delle varie autorità competenti si stanno intensificando e con loro le conseguenti sanzioni e, in un momento di economia affaticata, aggiungere una sanzione per non aver redatto un DVR risulterebbe davvero anacronistico.

La Direttiva Europea n. 739  di giugno 2020, ha  ufficialmente inserito il COVID-19 nell’elenco degli agenti biologici oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro e visto il d.lgs 81/08 cita come “attività di valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atta a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” ne risulta che la necessità di redigere un DVR che al suo interno preveda la valutazione del rischio COVID19 sia quantomeno scontata.

La Direttiva Europea 2020/739 prende in considerazione la situazione pandemica globale e in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici , delle caratteristiche del virus, della sua trasmissione , del rischio di infezione e del suo impatto clinico aggiunge il SARS-CoV-2 nell’elenco dei rischi  biologici nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di continuare a garantire una giusta protezione  della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A distanza di quasi un anno si è purtroppo visto che questa Direttiva aveva visto sul perdurare del virus  un impatto sugli ambienti di lavoro e sulla salute dei lavoratori decisamente importante. E i fatti lo hanno dimostrato.

Considerato che il legislatore  nel d.lgs.81/08 ha previsto “tutti i rischi” e considerata la direttiva europea , è corretto valutare il rischio COVID-19 come rischio professionale per coloro che svolgono attività lavorative esposti a contatti con il pubblico , siano essi clienti o fornitori, oppure trasferte di lavoro, o contatti con esterni  e  valutare  quindi  l’ aggiornamento del D.V.R  per adeguarsi a questo contesto sanitario nuovo.

Per le Aziende  invece che ancora non hanno provveduto alla redazione del D.V.R valutare con particolare attenzione l’importanza oltre al dovere di redigerlo.

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