Il decreto Legge del 22/03/2021 n.41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, meglio conosciuto come “Sostegni” ha prorogato i termini per i pagamenti dei debiti reclamati dall’agente della riscossione.
La nuova scadenza è stata fissata al 30 aprile. Nella stessa data termina la sospensione della possibilità di effettuare i pignoramenti e le altre azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché il blocco delle verifiche delle pubbliche amministrazioni per pagamenti superiori a 5mila euro cioè quelle attività finalizzate a scoprire se ci sono dei pagamenti in arretrato verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione da parte del beneficiario.
L’importante conseguenza del blocco delle verifiche risiede nel fatto che i versamenti dell’Amministrazione dovranno essere fatti senza una preventiva verifica. In pratica, un ente pubblico potrebbe fare, in questo modo, un pagamento superiore ai 5mila euro ad un soggetto che ha un debito con il Fisco.
Per quanto riguarda, invece, la notifica delle cartelle esattoriali ed i relativi termini di prescrizione, la proroga è di due anni.
I debiti con l’agente della riscossione prorogati al 30 aprile interessano le cartelle i cui 60 giorni di notifica scadevano l’8 marzo 2020, cioè il giorno in cui è entrato in vigore il primo decreto dell’era Covid, il decreto «Cura Italia».
I debiti si riferiscono anche alle rate concordate con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in scadenza tra la stessa data (8 marzo 2020) ed il 30 aprile 2021. Il pagamento è previsto a maggio in un’unica soluzione.
Comunque, se c’erano delle rate pendenti all’8 marzo 2020 si può ricominciare con i pagamenti mensili, purché siano meno di 10 rate.
Ad ogni buon fine, se il debito non è mai stato rateizzato oppure le dilazioni sono decadute l’8 marzo, si può sempre presentare una ulteriore domanda di dilazione.
Quindi per sintetizzare, il decreto vieta per tutta la durata della moratoria di:
- notificare delle cartelle di pagamento;
- avviare un’azione esecutiva, come ad esempio il pignoramento dello stipendio;
- adottare una misura cautelare, come il fermo amministrativo dell’auto o l’ipoteca della casa.
Nello stesso articolo articolo 4 del D.L.Sostegni è stata prevista la proroga dei termini di pagamento delle rate scadute della Rottamazione-ter, di cui agli artt. 3 e 5 del d.l. 119/2018. Per tutti coloro che non hanno rispettato la scadenza di pagamento fissata per il 1° marzo 2021 sono state fissate le seguenti due nuove scadenze:
- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza in tutto l’anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021. Pertanto, al fine di mantenere valida ed efficace la procedura di rottamazione è necessario pagare entro i termini sopra indicati, anche con l’applicazione del comma 14-bis dell’articolo 3 del d.l. 119/2018 che prevede una tolleranza di cinque giorni per non decadere in caso di versamento tardivo di una rata.
Quindi, senza alcun aggravio, sarà possibile provvedere ai versamenti dovuti entro il 5 agosto ed entro il 6 dicembre 2021.