Con sentenza n. 684/2022 pubblicata il 16.03.2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato legittimo il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposto da un’azienda sanitaria operante nel settore sanitario, nei confronti di una dipendente non vaccinata contro il virus Sars-CoV-2, a seguito dell’accertamento disposto dall’ATS di inadempimento della lavoratrice al predetto obbligo vaccinale.
La ricorrente sosteneva che il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali per prevenire il virus Sars-CoV-2, non avrebbe consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza e di efficacia dei vaccini, che devono precedere e assistere ogni prestazione sanitaria imposta ai sensi dell’art. 32, comma secondo, Cost.
Il Tribunale di Milano, richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Terza, 20 ottobre 2021, n. 7045, ha ricordato che il principio dell’obbligo vaccinale dettato dall’art. 4 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, soddisfa, nonostante le osservazioni contrarie della ricorrente, l’art. 32 Cost. sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale.
La sentenza ha evidenziato che i vaccini anti Sars-CoV-2 presentano tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte Autorità nazionali e internazionali, che le verifiche scientifiche e i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle dette autorizzazioni risultano conformi alla normativa e pertanto sono da considerarsi validi, sicuri ed efficaci e che non è concepibile un consulto peritale più autorevole, qualificato e affidabile di quello espresso dalle stesse autorità nazionali e sovranazionali regolatrici della materia.
Nel rigettare il ricorso, il Tribunale ha anche ribadito che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario deve ritenersi giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili ma lo stesso obbligo è da ritenersi fondamentale per la relazione di cura e fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario. Nell’esternare tale principio il Tribunale richiama anche l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. Terza, 4 febbraio 2022 n. 583, secondo la quale deve ritenersi prevalente, nel contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, la tutela della salute pubblica e in particolare degli utenti della sanità pubblica e privata; le categorie più fragili e i soggetti più vulnerabili sono le categorie che necessitano di maggiore cura e assistenza e coloro i quali sono chiamati all’assistenza e alla cura non possono essere veicolo di contagio per gli stessi.