Il tema del gratuito patrocinio è una materia molta discussa negli ultimi mesi soprattutto a seguito delle dichiarazioni rese dal Presidente della Corte di Appello di Palermo, nel corso dell’intervento tenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022, secondo il quale il patrocinio alle spese dello Stato sarebbe “una forma anomala di sostegno al reddito degli avvocati”.
Le varie associazioni di avvocati, a seguito delle non condivisibili parole del Presidente della Corte di Appello di Palermo, sono insorte per difendere l’istituto del gratuito patrocinio quale “segno di civiltà e democrazia di un Paese”.
L’istituto del gratuito patrocinio è stato, ancor più di recente, oggetto di una proposta di legge elaborata al fine di attualizzare, nelle controversie di lavoro, il limite di reddito per accedere al beneficio.
A tal proposito potrebbe essere utile ripercorrere le origini di tale strumento, degno di tutela e di nobile funzione, soffermandosi in particolare sull’applicazione nell’ambito del diritto del lavoro ed i correttivi necessari.
Il “gratuito patrocinio” è un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Carta Costituzionale, che assicura ai non abbienti il patrocinio gratuito, in tutte le materie (civile, penale e amministrativo). Il cittadino non abbiente ha, infatti, il diritto di essere assistito gratuitamente da un avvocato iscritto negli appositi albi tenuti presso i Consigli dell’Ordine di appartenenza.
Il Patrocinio alle spese dello Stato, ha origini molto antiche fondando le sue radici già nel 1865 successivamente alla costituzione del Regno d’Italia.
Antesignano del Gratuito Patrocinio è il sistema del patrocinio gratuito dei poveri, previsto dal R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627 e qualificato come ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori.
In base a tale disciplina, l’autorità giudiziaria competente nominava un difensore d’ufficio senza che all’interessato fosse attribuita alcuna facoltà di scelta del legale, il quale, dal canto suo, doveva prestare la difesa gratuitamente.
Il Legislatore, in seguito, anziché procedere all’istituzione in via generale del patrocinio a carico dello Stato, ha introdotto l’istituto nel processo del lavoro con la L.n.533/1973 che ha istituito il patrocinio statale nelle controversie di lavoro e previdenziali.
Si comprende da ciò l’importanza rivestita dall’istituto del gratuito patrocinio nel diritto del lavoro.
Con l’introduzione della predetta legge, la novità più importante riguardò il superamento della concezione del patrocinio dei non abbienti come ufficio onorifico e obbligatorio gratuitamente assicurato dalla classe forense.
Il legislatore, infatti, accolse il principio della remunerazione dei soggetti coinvolti nel gratuito patrocinio attraverso l’accollo da parte dello Stato delle spese necessarie per lo svolgimento del procedimento nonché del pagamento dei diritti e degli onorari dei difensori.
In questo modo, è stato in definitiva riconosciuto il dovere di garantire il patrocinio non a carico del singolo individuo ma dell’intera collettività attraverso l’equo compenso.
Il legislatore tenne presente l’esigenza di una piena gratuità dei giudizi di lavoro come indispensabile condizione affinché tutti i lavoratori avessero la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
Ad oggi, la materia del gratuito patrocinio viene disciplinata dal DPR n.115/2002 che prevede i requisiti di accesso all’istituto.
In particolare, il decreto stabilisce che per accedere all’istituto il lavoratore deve avere un reddito familiare annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.746,68 euro, al netto degli oneri deducibili. Si deve considerare, pertanto, il reddito imponibile e non l’ISEE. Al reddito del lavoratore richiedente, inoltre, si devono sommare tutti i redditi dei familiari conviventi.
Quindi, per avere diritto al gratuito patrocinio, la somma dei redditi imponibili dei familiari conviventi, deve essere non superiore a 11.746,68 euro come risultanti dalla somma delle dichiarazioni dell’anno precedente.
Già da tale requisito può comprendersi l’iniquità dell’istituto applicato al processo del lavoro e ciò anche in ragione delle decadenze ivi previste.
A titolo esemplificativo il lavoratore è tenuto ad impugnare il licenziamento, a pena di decadenza, entro limiti prestabiliti dalla legge (60 giorni con atto stragiudiziale dalla data del licenziamento e ad introdurre il relativo giudizio entro il successivo termine di 180 giorni).
Ne deriva che il lavoratore licenziato, nel momento di proposizione del giudizio di impugnativa del licenziamento, deve far riferimento al reddito prodotto nell’anno precedente in cui ha percepito le retribuzioni e, dunque quasi sicuramente, ben superiori alla soglia di accesso all’istituto.
Un tema altrettanto critico è quello che riguarda gli stipendi non pagati che sono crediti che formalmente compongono il reddito e dunque rientranti nella dichiarazione dei redditi ma che in realtàil lavoratore non ha mai percepito e per i quali si prepara a fare causa, anche in questo caso il lavoratore potrebbe non avere diritto al gratuito patrocinio.
Concorrono inoltre a formare reddito imponibile le somme percepite a titolo di Naspi e, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Reddito di cittadinanza concorre a determinare il reddito ai fini della richiesta di gratuito patrocinio.
Concorrono, infine, a formare reddito imponibile, le somme che il lavoratore ha percepito prestando la sua attività lavorativa senza regolarizzazione nonché le somme percepite dal lavoratore a titolo di TFR.
Dalle considerazioni suesposte è bene sottolineare come, ad oggi, l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio nel processo del lavoro necessita di modifiche al fine di garantire la difesa ai lavoratori non abbienti.
Ogni lavoratore, illegittimamente licenziato, che vuole far valere le sue ragioni creditorie in giudizio, dinanzi l’autorità giudiziaria, potrebbe trovarsi, nella maggior parte dei casi, a dover sostenere di tasca propria le spese processuali in quanto i limiti di reddito non vengono attualizzati all’anno corrente bensì al precedente.
Se si insiste ancora a subordinare l’accesso al gratuito patrocinio facendo riferimento ai redditi maturati nell’anno precedente, un lavoratore illegittimamente licenziato non potrà mai accedere all’istituto.
Si confida, pertanto, in una rapida modifica dei requisiti per l’accesso al beneficio così da poter garantire la possibilità di utilizzare l’istituto ad un numero maggiore di lavoratori privi di effettivo reddito nel momento della richiesta di accesso.
*avvocato in Palermo, Studio Legale FBC Fontanarosa Billwiller Cervone