La Riforma del DM 10 marzo 1998 : 3 nuovi Decreti del MINISTERO DELL’INTERNO (GSA, MINICODICE e CONTROLLI)

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998  attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell’attività e in caso di incendio.

Continua ad applicarsi nelle more dell’attuazione dell’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/08, e ha rappresentato il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro sebbene non sia una regola tecnica ed ha guidato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione delle cosiddette “attività soggette e non normate”.

Natalino Priscoglio

A seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015  si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad un profondo “restyling” della  normativa attuando la previsione stessa dell’art. 46 comma 3 del TUS.

Il Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) all’art. 46 prevedeva la possibilità di adottare “uno o più Decreti” per individuare :

a) i criteri diretti atti ad individuare:

  • misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (ora nel Decreto Minicodice)
  • misure precauzionali di esercizio (ora nel Decreto Minicodice);
  • metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (ora nel Decreto Controlli);
  • criteri per la gestione delle emergenze (ora nel Decreto GSA);

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (ora nel Decreto GSA).

Il DECRETO MINICODICE:

  • detta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Testo Unico di Sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito TUS).
  • entra in vigore ad un anno dalla pubblicazione, ovvero dal 29 ottobre 2022
  • dal 29 ottobre 2022 abroga completamente il DM 10 marzo 1998.

Con l’emanazione del DECRETO MINICODICE (DM 3 settembre 2021) in vigore dal 29 ottobre 2022 si chiude il processo di riforma della normativa di prevenzione Incendi del DM 10 marzo 1998, iniziato dal DECRETO CONTROLLI (DM 1° settembre 2021) e con il DECRETO GSA, ai sensi dell’art.46 del Testo Unico di Sicurezza.
A partire dal 29 ottobre 2022, il DM 10 marzo 1998 verrà definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma .

1) DECRETO 1 settembre 2021 DEL MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO CONTROLLI

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)

(GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)

In vigore dal 25 Settembre 2022 
(ad un anno dalla pubblicazione)

2) DECRETO 2 settembre 2021 del MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO GSA

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.237 del 04-10-2021)

In vigore dal 24 ottobre 2022 
(ad un anno dalla pubblicazione)

3) DECRETO 3 settembre 2021 MINISTERO DELL’INTERNO – DECRETO MINICODICE

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349)

(GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021)

In vigore dal 29 ottobre 2022 (ad un anno dalla pubblicazione)

Allegato Unico:

Indicazioni su Valutazione del rischio (Par.3)

Infine, lo scrivente reputa il cambiamento “epocale” se si pensa che la modifica del DM 10/03/98 avviene dopo 24 anni e che :- chi fà manutenzione ai “presidii antincendio” o è un soggetto avente “pluriennale” esperienza o deve effettuare dei corsi specifici e degli appositi esami presso i Comandi dei VVF (ad oggi non era richiesto alcun requisito) ;- chi fà i corsi di “formazione antincendio” o è un soggetto avente “pluriennale” esperienza o deve effettuare dei corsi specifici e degli appositi esami presso i Comandi dei VVF (ad oggi non era richiesto alcun requisito) ;- la valutazione del “rischio incendio” richiede l’adozione di un GSA (Sistema di Gestione Antincendio) approntato secondo dei requisiti specifici .