Il 29 dicembre 2022, è stata approvata in via definitiva la Legge di bilancio 2023. Di seguito vi riportiamo alcuni approfondimenti legati alle misure relative al lavoro:
L’esonero contributivo a favore dei dipendenti
L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (articolo 20, D.L. n. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Il comma 281 della Legge di bilancio 2023 prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, sempre a condizione che la retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la citata misura dell’esonero sia incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Esoneri contributivi per assunzioni di giovani, donne e beneficiari Rdc
L’articolo 1, commi da 294 a 300, introduce nuove disposizioni e proroghe in materia di esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati per le assunzioni di determinati soggetti, effettuate nel 2023, previa autorizzazione della Commissione europea.
a. In particolare, il comma 294, con l’obiettivo di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Il comma 295 riconosce l’esonero di cui al comma 294 anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
b. Al fine, poi, di promuovere l’occupazione giovanile stabile, il comma 297 stabilisce che sono estesi gli esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa: nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua; per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
c. Viene esteso, inoltre, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, il citato esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne: con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
d. Prorogate infine, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 (comma 300), le agevolazioni contributive previste per i neoimprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni.
APE sociale e Opzione donna
L’APE sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il comma 289 dell’articolo 1 della nuova Legge di bilancio, conferma poi, anche per il 2023, la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla Legge di bilancio 2022, di accedere all’APE sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).
In merito alla cosiddetta Opzione Donna, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni;
siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
Confermate le decorrenze (c.d. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla data di maturazione dei requisiti, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in oggetto.
Il rafforzamento dell’Assegno Unico e Universale
Per quel che riguarda l’Assegno Unico e Universale il comma 357, integrando l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 230/2021, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del citato comma 1, come rivalutati alle variazioni dell’indice del costo della vita, sono incrementati del 50%; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 o più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione mensile per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022, è incrementata del 50%, giungendo così a 150 euro. Si prevede, altresì, che l’importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non sia più limitato al solo 2022; si rende permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni; si elimina conseguentemente la maggiorazione più contenuta (80 euro mensili) prevista dal 2023 per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché l’assegno dell’importo pari a 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni.
Infine, si rende permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.
Ulteriori disposizioni in materia di lavoro
Altri aspetti rilevanti che riguardano il mondo del lavoro sono individuabili nelle disposizioni concernenti il congedo parentale che elevano, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione, l’ammontare dell’indennità spettante per congedo parentale. La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.
In materia di lavoro agile (smart working) per i lavoratori cosiddetti fragili, la Legge di bilancio 2023, al comma 306 dell’articolo 1, stabilisce che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da specifiche patologie e condizioni, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso il cambiamento di mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, laddove più favorevoli.
Infine, va segnalato l’incremento delle risorse per l’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo