Il dlg. n.24/2023 pubblicato in G.U. n. 63 del 15.03.2023, vigente al 30.03.2023 le cui disposizioni sono efficaci a partire dal 15 luglio 2023, attua la direttiva (Ue) 2019/1937 in materia di whistleblowing riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali.
Il termine inglese non è facilmente riconducibile ad una terminologia giuridica italiana ma più o meno fa riferimento, in modo molto anglosassone, all’attività di chi soffia il fischietto. Ovviamente non si riferisce affatto ad un arbitro di calcio ma tende a dare una definizione della persona che denuncia attività illecite all’organizzazione, o eventuali terzi, presso cui presta la propria opera. Per tale persona viene sostanzialmente costruito un sistema di protezione interno all’apparato organizzativo di cui fa parte.
E’ abbastanza evidente la delicatezza e la complessità delle varie norme che vengono ad essere in qualche modo interessate nel campo civilistico, penale, sindacale e di rispetto della privacy e, quindi, dell’anonimato.
I contenuti del dlgs si applicano ai soggetti sia del settore pubblico che del settore privato.
La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato prevede l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico delle organizzazioni pubbliche o private.
Nel settore privato tale obbligo grava su coloro che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Per quanto riguarda, invece, il settore pubblico l’obbligo di predisposizione di adeguati canali di segnalazione grava sulle amministrazioni amministrazioni pubbliche previste all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, T.U. del Pubblico Impiego ( tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) , le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
La nuova normativa ha disciplinato un complesso regime di obblighi e tutele che rafforzano e ampliano le garanzie per i “segnalanti” e i propri familiari entro il quarto grado e addirittura anche ai rapporti affettivi stabili, al fine di incentivare il sistema di segnalazione che pregiudichi l’integrità dell’ente o l’interesse pubblico e ha effetto, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna, a decorrere dal 17 dicembre 2023.
La norma assicura la protezione della riservatezza dei segnalanti in modo molto stringente anche per metterli al riparo da possibili ritorsioni sul luogo di lavoro. In particolare la norma prevede che non può essere rivelata l’identità del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Inoltre, la protezione si estende anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante eliminando, infine, la possibilità di un accesso agli atti amministrativi e al diritto di generale accesso civico.
Il quadro di protezione del segnalante si completa con la previsione della non punibilità di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha introdotto una propria piattaforma di Whistleblowing da dove le persone in possesso di informazioni riservate su violazioni della concorrenza potranno interfacciarsi con gli uffici istruttori senza dover rivelare la propria identità. La piattaforma garantisce al segnalante che intenda rimanere anonimo la possibilità di instaurare un contatto con l’Autorità inviando informazioni in merito a una condotta anticoncorrenziale, alle circostanze che l’hanno prodotta e alle persone coinvolte.